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Vendere Casa Senza Certificazione Energetica, Senza Certificati Impianti

APE

La legge prevede che è necessario l’Attestato di Prestazione energetica per poter commercializzare e vendere la propria abitazione.

Può capitare che venga pubblicizzata una abitazione in attesa del certificato energetico (APE) .

E’ assolutamente impossibile che venga venduta una abitazione senza questo certificato perché è un documento che il Notaio richiede al momento del rogito.

Pertanto, se il proprietario non è in possesso di questo certificato dovrà richiedere ad un tecnico abilitato (geometra o architetto) di provvedere alla produzione del documento.

Il tecnico, dopo aver verificato gli spazi e gli ambienti della casa, il tipo di riscaldamento, l’edificio ed i materiali di costruzione, inserirà i dati a computer e comunicherà alla regione le caratteristiche dell’abitazione che forniranno un certo risultato. Questo risultato è diviso in Classi (dalla A-F) di efficienza energetica. Nel modulo viene indicato il fabbisogno energetico dell’immobile, un esempio calzante per comprendere meglio è quello di paragonare l’immobile al corpo umano che ha un fabbisogno giornaliero di calorie.

Inoltre vengono indicati anche i possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto, come ad esempio: la coibentazione della copertura, il rivestimento della casa o dell’edificio (cappotto termico), l’utilizzo di pannelli solari per l’impianto termico ecc.

L’APE viene poi inserito nel catasto energetico regionale, in Lombardia il CENED. E’ sempre reperibile anche su internet, basta inserire foglio, mappale e sub alterno dell’abitazione e verrà prodotta una copia. L’APE ha una validità di 10 anni e quando si desidera rivendere casa bisogna controllare se il certificato è scaduto. In ultima considerazione, l’APE è obbligatorio anche se il fabbricato è in disuso e senza impianto di riscaldamento.

Il costo per ottenere questo certificato non è fisso standard ma varia in base alle dimensioni dell’immobile da valutare e di conseguenza in base al tempo impiegato dal tecnico per le rilevazioni.

IMPIANTI

Gli impianti si distinguono in impianto elettrico e termico. In questi casi non è previsto che gli impianti rispettino le normative vigenti. In fatti è impensabile che un impianto di una casa da ristrutturare completamente posso avere gli impianti a norma. Pensiamo ad un cascinale diroccato o ad edificio abbandonato. E’ impensabile che venga costruito un impianto elettrico o termico per vedere l’immobile, pertanto, il venditore può dichiarare che gli impianti non sono in regola con le normative in vigore.

Per le abitazioni di recente costruzione sia l’impianto elettrico che quello termico viene allegato un certificato di conformità alla normativa vigente che è bene conservare e consegnare all’acquirente.

La legge prevede che se termo autonomo è necessario presentare il nuovo libretto di manutenzione della caldaia (D.P.R. 16 aprile 2013 n.74 - entrato in vigore ad ottobre 2014) e se boiler a gas libretto di manutenzione dello stesso.

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