Vendere casa velocemente non è solamente un fatto economico legato alla disponibilità dell’acquirente ad andare al rogito.
Per abbreviare i tempi sarebbe meglio avere la documentazione in regola prima di mettere in vendita la propria abitazione. Questo spesso non accade perché la parte burocratica di reperire la documentazione viene messa in secondo piano dal venditore ed è vista come una inutile formalità perché intanto è tutto a posto e “figuriamoci se non si può rogitare”.
Invece hai bisogno che le “carte” siano pronte ed in ordine perché le leggi cambiano ed il notaio se nota qualcosa che non va potrebbe consigliare all’acquirente di non rogitare. Peggio ancora quando c’è una figura terza (es. il perito di una banca) che richiede i documenti a difesa del finanziamento erogato.
Pertanto, è responsabilità del venditore recuperare la documentazione nel caso in cui non se ne sia in possesso. E’ possibile recuperarla autonomamente oppure affidandosi ad un professionista (solitamente un geometra od un architetto).
DOCUMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DELL’ATTO NOTARILE
PARTE ACQUIRENTE se è un privato
- carta d’identità (valida)
- codice fiscale o tessera sanitaria
- estratto per sunto dell’atto di matrimonio (se coniugato)
- certificato di stato civile (nubile/ celibe)
A) In caso di acquisto di prima casa successivo alla vendita di una precedente prima casa, occorre copia del rogito di acquisto di quest’ultima per ottenere il credito di imposta che verrà scalato sull’acquisto in corso.
B) In caso di acquisto solo di un box di pertinenza di una prima o di una seconda casa ubicata nello stesso Comune del box, occorre copia del rogito di acquisto dell’abitazione.
PARTE VENDITRICE
- carta d’identità (valida)
- codice fiscale o tessera sanitaria
- estratto per sunto dell’atto di matrimonio (se coniugato)
- certificato di stato civile (nubile/ celibe)
- rogito di provenienza o dichiarazione di successione
- Certificato di morte se ricevuto in eredità da meno di 20 anni: se non risulta trascritta l’accettazione di eredità dovrà essere trascritta contestualmente alla vendita e dovrà essere corrisposto al notaio l’importo di Euro 500,00;
- copia concessione edilizia se gli estremi di costruzione non sono indicati sul rogito di provenienza
- D.I.A. (in caso di modifiche interne)
- condono edilizio (se presentato)
- Attestato di Certificazione Energetica o di Prestazione Energetica ( NON OCCORRE IN CASO DI VENDITA DI BOX);
- se termo autonomo nuovo libretto di manutenzione della caldaia (D.P.R. 16 aprile 2013 n.74 - entrato in vigore ad ottobre 2014) e se boiler a gas libretto di manutenzione dello stesso;
- se ci sono terreni oggetto di vendita, occorre il certificato di destinazione urbanistica da allegare all’atto.
- garantire la conformità degli impianti presenti nell’appartamento
- lettera dell’amministratore del condominio attestante che alla data del rogito sono state pagate tutte le spese condominiali
- sono stati fatti dei lavori per i quali la parte venditrice ha chiesto la detrazione del 36%- 50% anche a livello condominiale? Se si, passa il credito alla parte acquirente o continua a detrarlo lei?
PER ENTRAMBE LE PARTI
- copia del contratto preliminare, se stipulato
- fotocopia assegni per pagamenti intermedi
- se è intercorsa mediazione immobiliare, dati del mediatore che ha gestito la pratica o dati del legale rappresentante della società mediatrice
- fotocopia assegni per eventuale mediazione immobiliare.
Quidcasa ha ideato, nell’area riservata del sito, una sezione nella quale è possibile caricare i documenti che servono per il rogito. In questo modo si risparmia tempo perché i documenti sono sempre disponibili, non si deve andare in agenzia per consegnare i documenti ma soprattutto si ha sempre sott’occhio lo stato di fatto delle “carte” da consegnare al Notaio per il rogito!